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ALBO PRETORIO ONLINE
Nuovo Albo Pretorio
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Scritto da Webmaster   
30 agosto 2012

Lo staff tecnico del sito vi comunica che da giovedi 30 Agosto è online una nuova versione dell' Albo Pretorio con il quale l'Amministrazione tutta e gli organi operativi intendono fornire a tutta la cittadinanza uno strumento snello e di facile consultazione degli atti amministrativi

L'Albo pretorio è, dal 1º gennaio 2011, la sezione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicati gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale. Precedentemente, l'albo pretorio o albo municipale era una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, generalmente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.....

Nell'albo pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge[1] o di regolamento. Vengono inoltre esposti all'albo pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all'albo pretorio del relativo avviso come per esempio:

  • le pubblicazioni matrimoniali: il cui atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale per almeno otto giorni.

  • la domanda per la modifica del cognome: il contenuto della domanda deve essere affisso per 30 giorni consecutivi

L’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69[2] ha sancito che “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

Ultimo aggiornamento ( 30 agosto 2012 )
 

Commenti  

 
0 #1 Alessandro Cassano 2012-11-30 19:07
ottimo servizio ma mi rivolgo all'amministratore del sito:
mi scrivi una mail con le motivazioni della cancellazione della mia registrazione al sito??! :cry:
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