Avviso Pubblico legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art 11. e s.m.i. Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – contributo per l’anno 2025 – Fondo e Competenza anno 2026

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Data:

19 Dicembre 2025

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RENDE NOTO

 

in esecuzione della determinazione n° 1058 del 18.12.2025 del Settore 2, che a partire dal 18.12.2025 e fino al 18.02.2026 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2025 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

 

1.          REQUISITI PER L’ACCESSO Al CONTRIBUTI

Per l’ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1.1 Cittadinanza:

  1. cittadinanza italiana;
  2. cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
  3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in questo caso occorre il possesso di un regolare permesso di soggiorno/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
    • Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
    • Residenza nel Comune di Fuscaldo nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
    • Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

1.5. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;

  • Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in qualsiasi località;
  • Patrimonio mobiliare non superiore ad €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dalla normativa vigente;
  • Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della normativa vigente non superiore ad €uro 17.000,00;
  • Valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS - Incidenza

Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B : Valore ISEE non superiore ad €uro 15.000,00

Valore ISE non superiore ad €uro 17.000,00

Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24% ;

  • Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
  1. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
  2. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
    • Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 1.10 non sono tra loro cumulabili;
    • L’anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
    • Non sono efficaci:
  3. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
  4. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

 

  1. NUCLEO FAMILIARE Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI Dl RIFERIMENTO

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentata nell’anno 2024, ovvero, in mancanza, nel 2023, in corso di validità riferita a tutto il nucleo familiare;

 

4. MODALITÀ E TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal comune di Fuscaldo, che viene allegato al presente avviso (All. A). Tale modulo sarà disponibile presso l’Ufficio Urbanistica sito in via D. Sansoni 21 o potrà essere scaricato dal sito del Comune di Fuscaldo https://www.comune.fuscaldo.cs.it.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità:

  • a mezzo PEC: protocollo.fuscaldo@pec.it;
  • a mezzo raccomandata AR al seguente indirizzo Comune di Fuscaldo Via Domenico Sansoni, 21 87024 Fuscaldo (CS);
  • o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Fuscaldo Via Domenico Sansoni, 21 87024 Fuscaldo (CS);

Le domande dovranno essere presentate entro il 18.02.2026, a pena di esclusione.

L’Amministrazione comunale non risponderà di eventuali disguidi postali. La data di spedizione della Racc. A/R sarà comprovata dal timbro dell’ufficio postale.

Saranno escluse le domande pervenute dopo la data di scadenza del bando.

Le domande anche solo parzialmente incomplete o prive della documentazione richiesta o compilate su modelli diversi, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

 

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda, debitamente sottoscritta, occorre allegare la seguente documentazione (tutti i documenti richiesti dovranno essere allegati all’atto della presentazione della domanda) – non si accettano documenti dopo la consegna, salvo le eccezioni riportate nei punti successivi.  La mancanza anche di un solo documento comporterà l’esclusione dal bando:

  1. Copia contratto di locazione debitamente registrato con copia di pagamento imposta di registro annuale in corso nell’anno 2024, qualora già effettuata, o cedolare secca;
  2. Copia di valido documento di identità e codice fiscale del sottoscrittore della domanda;
  3. Attestazione ISEE, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica riferita ai redditi percepiti nell’anno 2024;
  4. Carta o permesso di soggiorno valido del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare (per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea);
  5. Certificato storico per i soli cittadini stranieri;
  6. Autocertificazione circa la fonte di sostegno economico del nucleo familiare (se ricorre valore ISE uguale a Zero o inferiore rispetto all’importo dell’affitto), successivamente quando saranno presentate le ricevute relative ai canoni di locazione pagati per l’anno 2023, la fonte di sostegno economico dovrà attestare con autocertificazione la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza;

 

6. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

  1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi della normativa vigente:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00; FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00.

  1. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

 

7. CANONE ANNUO Dl LOCAZIONE

  1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
  2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

 

 

8. DECESSO

  1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978.
  2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

 

9. MODALITÀ E TERMINE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione dell’elenco provvisorio secondo i criteri di cui al precedente art. 4. L’elenco provvisorio, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicato per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

 

10. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all’art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L’importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

IL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2025 VERRA’ EROGATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO L’ACCREDITO DELLE SOMME DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA.

L’Amministrazione, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d’intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

 

11. DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

Prima di procedere all’erogazione del contributo questo Settore richiederà al beneficiario le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all’anno 2025 e la ricevuta d’imposta di registrazione del contratto, qualora quest’ultima non sia già consegnata al momento di presentazione della domanda.

 

12. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni.

Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

In particolare l’Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento, le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  In presenza di uno dei seguenti casi:

  • somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
  • somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;
  • somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore stabilito dal Comune pari al 10%.

Il Comune, prima dell’erogazione del contributo:

  • verifica l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
  • esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del

sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

  • procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Fuscaldo, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Fuscaldo.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paola Di Stio, Responsabile del Settore 2 – Urbanistica e Tutela del Territorio – LL.PP.

 

Ultimo aggiornamento: 19/12/2025, 10:20

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