Ordinanza N. 85 – Somministrazione bevande

Dettagli della notizia

tutte le info

Data:

21 Luglio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO:

  • che il Comune di Fuscaldo è un Comune a vocazione turistica;
  • che l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di manifestazioni che caratterizzeranno l’estate fuscaldese che porterà l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti;

Vista la circolare prefettizia n. 555/OP/0001991/2017/1, della successiva specifica Circolare del 19/06/2017 e della recente Circolare del Ministero dell’Interno N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 sui provvedimenti, che devono essere preventivamente adottati affinché la pubblica manifestazione possa tenersi, nonché la normativa vigente in materia;

Considerato che gli eventi previsti nel calendario estivo determineranno particolari problematiche connesse al traffico, all'inquinamento atmosferico ed acustico, all'ordine ed alla sicurezza urbana, che giustificano una disciplina che deroghi alle vigenti normative comunali in tema di viabilità, di orari delle manifestazioni, nonché in tema di tutela dall'inquinamento acustico, in relazione alla programmazione dell’evento di che trattasi;

Dato atto degli indirizzi espressi nelle suddette circolari, in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all’adozione di un provvedimento che preveda:

  • Il divieto di vendita e somministrazione di bevande da asporto in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro;
  • L’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in lattine di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
  • Il divieto di vendita da asporto di alcolici e superalcolici;

Ritenuto di limitare l’efficacia del provvedimento con decorrenza da giorno 20 Luglio e fino al 27 Settembre 2026 dalle ore 21.00 e fino alle ore 02.00;

Visto l’art. 54 del DLgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l’art. 9 del Reggio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773 e s.m.i. approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

ORDINA

Per il periodo intercorrente da giorno 20 Luglio e fino al 27 Settembre dalle ore 21.00 e fino alle ore 02.00:

    • E’ fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in lattine è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
    • E’ fatto divieto assoluto di vendita da asporto di alcolici e superalcolici;

Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a : min. Euro 50,00 – max Euro 500,00.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Online e sul Sito Ufficiale del Comune di Fuscaldo;

La trasmissione della presente ordinanza:

Al Comando Carabinieri stazione di Fuscaldo AL Comando Polizia Municipale di Fuscaldo.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2026, 11:12

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri