Descrizione
IL SINDACO
Premesso:
- che durante l’ultima stagione invernale la carenza delle precipitazioni piovose sono state molto scarse con livelli largamente inferiori alle medie stagionali, ha determinato una generalizzata diminuzione della disponibilità idrica delle fonti, che si aggrava in occasione delle sempre più ricorrenti ondate di caldo estivo determinando l’aumento dei consumi idrici;
- che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile il cui uso è assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;
Tenuto conto:
- che il D.P.C.M. 4 marzo 1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14 marzo 1996), recante disposizioni in materia di risorse idriche, in particolare al punto 8.2.10 stabilisce che in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;
- che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che l’art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo; Considerato:
- che le previsioni meteo a medio termine inducono il prefigurarsi uno scenario di completa assenza di precipitazioni a cui si somma anche l’attuale deficit idrico;
- che tale situazione determina una condizione di stato siccitoso e di relativa emergenza in ordine alla disponibilità delle risorse idriche per esigenze primarie;
Rilevato:
la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico; Atteso:
- che l’art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l’adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune; Considerato, pertanto:
- che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che i provvedimenti sono funzionalizzati a limitare il consumo improprio dell’acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connessi ad esigenze primarie;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione; Tenuto conto:
- che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
Visto l’art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;
ORDINA
che a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 30.09.2026 senza limite di orario è fatto divieto di impiegare acqua per:
- l’innaffiamento di giardini, orti, campi da calcio con manto erboso, campi da tennis, giardini e parchi ad uso pubblico;
- il lavaggio domestico di auto e motoveicoli;
- il riempimento anche parziale di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo.
DISPONE
che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sino a. 30.09.2026, come sopra meglio precisato, fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;
INVITA
tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Fuscaldo ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell’acqua potabile, secondo quanto previsto dall’art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006;
DEMANDA
al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;
AVVERTE
- che la violazione di quanto disposto nel presente provvedimento comporta, oltre all’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’articolo 650 c.p., l’esecuzione d’ufficio a spese del / dei soggetto / i trasgressore/i;
- che le sanzioni saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove avranno luogo le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento;
INFORMA
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il Comandante di Polizia Locale Dott. Ten. Antonio BERALDI;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso l’ufficio del responsabile del procedimento;
- che in caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni meteo-climatiche comportanti significativi attenuamento dell’attuale fenomeno siccitoso ed una maggiore disponibilità della risorsa idrica, la presente ordinanza potrà essere anticipatamente revocata;
INFORMA, inoltre
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
E DISPONE
- che sia:
- comunicata al Corpo di Polizia Locale; Pec: fuscaldo@pec.it
- comunicata alla Prefettura di Cosenza; Pec: prefcs@pec.interno.it
- b) comunicata all’Azienda Sanitaria Locale; Pec: paola@pec.aspcs.gov.it c) pubblicata all’Albo Pretorio;
- resa nota alla cittadinanza mediante comunicazione alla stampa;
- comunicata alla Regione Calabria, Servizio Tutela Risorse idriche; Pec: ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it