Ordinanza N.86 – orari diffusione musicale ed emissioni sonore a mezzo di apparecchiature elettroacustiche nei locali pubblici e nei luoghi aperti od esposti al pubblico. estate 2026.

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Data:

21 Luglio 2026

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IL SINDACO

PREMESSSO:

CHE il Comune di Fuscaldo è un Comune a vocazione turistica;

CHE i titolari di pubblici esercizi promuovono iniziative per rallegrare la permanenza degli ospiti; CHE è compito dell’Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire rischi derivanti dall’inquinamento connessi all’utilizzo di apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora;

CONSIDERATI e valutati gli interessi degli abitanti, dei turisti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono ed operano sul territorio comunale;

VISTA la legge 26/10/1995 n. 447, ed in particolare l’art.9, che prevede per il Sindaco la possibilità di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore;

VISTO il DPCM 16/04/1999 recante: “regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

VISTA la legge 24/11/1981 n. 689;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000 n.267: “ Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti Locali”

O R D I N A

CHE le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica.

Sono manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina le attività musicali in luogo pubblico all’aperto, o all’interno di pubblici esercizi con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato;

Le attività di intrattenimento musicale dal vivo e di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all’interno ed all’esterno a supporto delle attività principale da parte di: pubblici esercizi ( BAR, RISTORANTI, GELATERIA) circoli privati, strutture ricettive, sono svolte, previa segnalazione certificata di inizio attività con allegata relazione di impatto acustico firmata da tecnico abilitato, presentata all’ufficio attività economiche e produttive, fatti salvi gli obblighi di legge, rispettando le seguenti disposizioni:

  1. gli esercizi che intendono effettuare attività di intrattenimento musicale debbono dotarsi di limitatori acustici in modo da garantire nella fascia oraria dalle 00,00 il non superamento di 60 d

(B)A da misurarsi sui confini del locale e comunque nelle abitazioni più prossime non dovrà superare il limite massimo differenziale di 3d(B)A;

  1. l’attività di intrattenimento musicale attesa la valenza turistica dei luoghi è consentita:
    • PER IL PERIODO DAL 20 AL 31 LUGLIO FINO ALLE ORE 00;
    • PER IL PERIODO DAL 01 AL 31 AGOSTO FINO ALLE ORE 30
    • PER IL PERIODO DAL 01 AL 30 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 00.

D I S P O N E

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt.659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall’art.650 del

c.p. e dalle sanzioni previste dall’art.10, legge 26 ottobre 1995 n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell’inquinamento acustico, implica l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. Il pagamento di una somma da € 258,00 ad € 1.549,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli:
    • Senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività;
    • Oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente

Il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447/95 e della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza per le quali non sono previste sanzioni stabilite da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell’art. 7/bis del D.lgs 267/2000 da € 25,00 a € 500,00.

A V V E R T E

CHE avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà porre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Il presente provvedimento viene portato a conoscenza dei titolari delle attività commerciali, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed inviato copia alla Stazione Carabinieri di Fuscaldo e al Comando Polizia Municipale per quanto di competenza.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2026, 14:11

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