Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

Dettagli della notizia

tutte le info

Data:

04 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

 

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

 

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

  1. La definizione agevolata si applica alle seguenti entrate di competenza del Comune di Fuscaldo:
    1. Imposta Municipale Propria (IMU), per la quota di competenza comunale;
    2. Tassa sui rifiuti (TARI);
    3. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), per le annualità in cui è stata applicata;
    4. Canone Unico Patrimoniale (CUP), con esclusione delle indennità di cui alla lettera g), comma 821, art. 1, Legge n.160 del 2019 per occupazioni/impianti abusivi;
    5. Imposta di soggiorno;
    6. Canone idrico;
    7. Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al Lgs 30

aprile 1992 n.285, nei limiti di cui all’art. 5, comma 6.

1- bis - I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale (senza sanzioni ed interessi) e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

  1. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
    1. un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
    2. un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre
  2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e alle somme maturate a titolo di oneri della

 

  1. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
  2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5-bis - Sono esclusi dalla definizione agevolata:

  1. i carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che restano disciplinati

esclusivamente dall’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025;

  1. L’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali, ai sensi dell’art. 1,

comma 105, della Legge n. 199/2025.

  1. Il Contribuente presenta al Comune di Fuscaldo – Ufficio Protocollo (mediante consegna a mani allo sportello del protocollo oppure tramite PEC all’indirizzo fuscaldo@pec.it) apposita istanza di richiesta della propria posizione debitoria; tale istanza deve essere presentata sul modello predisposto dal settore Tributi (Modello A) e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente. Le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune di Fuscaldo entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.fuscaldo.cs.it. Il Comune entro i 60 gg. lavorativi successivi, comunicherà al recapito indicato dal richiedente, se il contribuente può essere ammesso alla definizione agevolata e l’ammontare del debito oggetto di definizione.

 

 

Articolo 3 – Procedura per l’adesione alla definizione agevolata

  1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica (Modello B) che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Alla dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  2. Il Comune entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
    1. nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione/provvedimento di accoglimento;
    2. nel caso di opzione del versamento rateale, versamento nel numero massimo di (36) trentasei rate, la prima delle quali di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza entro sette giorni dall’emissione del provvedimento di accoglimento e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno quindici di ciascun mese solare successivo a quello della prima rata;

 

  1. esclusione della compensazione con crediti tributari del
  1. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.
  2. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

 

 

Articolo 4 Effetti della definizione agevolata

  1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
  2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

 

 

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

  1. La facoltà di definizione prevista dall’articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all’articolo 2, comma In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
  2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

 

 

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

  1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di

 

effettuare il pagamento  del  debito, anche falcidiato, con le modalità e  nei  tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

 

 

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

  1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito

 

 

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

  1. Nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all’istanza di rinuncia al ricorso, produce l’effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l’atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
  2. Il mancato deposito dell’istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell’ente impositore, determina l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente

 

 

Articolo 9 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

 

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

 

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

 

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

  1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio Per Comune impositore si intende il Comune di Fuscaldo.
  2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria (giudice ordinario per il servizio idrico) in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
  3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

 

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

  1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 2 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (Modello C) è resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo fuscaldo@pec.it o consegnata a mani presso lo sportello dell’ufficio protocollo.
  2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

 

Articolo 4 – Importi dovuti

  1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all’articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell’esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l’esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all’articolo 3, comma 1.
  2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto

 

relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

  1. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:
    • il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
    • il 40% del valore della controversia negli altri casi;
    • in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.
  2. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la
  3. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal
  4. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  5. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell’ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all’accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si

 

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

  1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 4, entro il termine di trenta giorni dall’accoglimento.
  2. Se l’importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di trentasei (36) rate mensili di pari La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali maggiorati di 2 punti percentuali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo originario complessivamente dovuto.

 

  1. Qualora, ai sensi dell’articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione

si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

  1. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto Nel modello di domanda, di cui all’articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
  2. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più
  3. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della

 

Articolo 6 – Diniego della definizione

  1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all’articolo 3, comma Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

 

Articolo 7 – Sospensione del processo

  1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all’articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

 

 

 

Articolo 8 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua

 

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

 

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l’istituto della conciliazione agevolata.

 

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

  1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

 

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

  1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento sul sito internet istituzionale dell’ente, con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 546.
  2. All’accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un

diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

  1. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate

dall’articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

 

Articolo 4 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua

 

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

 

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

 

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

  1. Con riferimento ai tributi comunali ed alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:
    • accertamento con adesione;
    • acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2025;
    • acquiescenza ad accertamento esecutivo;
    • reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
  2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.
  3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l’atto di intimazione.

 

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

  1. La regolarizzazione di cui all’articolo 2 si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il termine di 30 giorni dall’emissione del provvedimento di accoglimento, oppure con il versamento di un numero massimo di trentasei rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il quindici di ciascun mese solare a decorrere dalla sottoscrizione della Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l’articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  2. 602.
  3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all’articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché

 

della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l’articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

  1. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l’intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano dei pagamenti.

 

Articolo 4 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua

 

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

 

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
    1. degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all’articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
    2. degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU (esclusa quota di competenza statale).
    3. degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi al Canone Unico Patrimoniale (CUP).

 

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

  1. Oggetto della definizione agevolata sono:
  • l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
  • l’omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024;
  1. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.
  2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

 

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

  1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro 60 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 6 – PARTE I pag.4, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica (Modello B) che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l’eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
  2. Il Comune, entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l’ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente

 

possibile, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e

il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

  1. versamento unico: entro 30 giorni dall’accoglimento;
  2. ovvero, nel caso di importi superiori ad euro mille, versamento nel numero massimo di trentasei (36) rate mensili, la prima di importo pari al 10% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza il 15 di ogni mese;
  3. esclusione della compensazione con crediti tributari del
  1. Nel caso delle entrate di cui all’articolo 1, lettera c) della presente Parte V (di importo non calcolabile dal Comune), l’importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma
  2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.
  3. Nel caso in cui la definizione comporti l’obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
  4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

 

 

 

Articolo 4 Effetti della definizione agevolata

  1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l’ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all’articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli

Articolo 5 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026, 11:26

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri