Il servizio permette di pagare il canone idrico della/e propria/e utenza/e. Le forniture dell'acqua potabile si distinguono in:
a) forniture per uso domestico
b) forniture per uso extradomestico
c) forniture per uso industriale
d) forniture per usi speciali temporanei
La presente sequenza costituisce ordine di priorità assoluta nelle concessioni delle utenze idriche in caso di scarsa disponibilità idrica.
I consumi sono determinati dalla lettura dei contatori che avrà luogo inderogabilmente a cadenza semestrale con conseguente rilascio da parte del letturista dell'avvenuta lettura.
Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente può essere dato luogo alla notifica dell'impossibilità della lettura del contatore. L'Ufficio Acquedotto ha, comunque, la facoltà di fare eseguire, quando lo riterrà opportuno, letture supplementari.
Il servizio di installazione, sostituzione dei contatori, schedatura degli utenti nuovi e vecchi, di verifica e controllo allacci, memorizzazione di tutti gli utenti su supporti informatici, la tariffazzione, i calcoli, l'elaborazione meccanografica, la stampa ed il recapito delle bollette, la riscossione dei canoni, superconsumi acqua potabile, canoni acque reflue, meteoriche e di depurazione è di competenza dell'Ufficio Acquedotto.
Quando un utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, l'Ufficio Acquedotto, dietro richiesta scritta, accompagnata da un deposito cauzionale di € 100,00, dispone le opportune verifiche.
Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, che disporrà il rimborso di limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo antecedente, quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito cauzionale.
Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore, entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M.21/07/1976 (G.U. n. 216 del 17/08/1976), il Comune incamererà il deposito eseguito dall'utente, a titolo di spese di verifica.
Quando il contatore indica quanti inferiori a quelle effettivamente erogate, il Comune avrà diritto, previa verifica ed accertamento, in presenza della controparte, a richiedere integrazioni di pagamento per il trimestre precedente l'accertamento ed eventualmente per altro periodo precedente ove sia esattamente accertato.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il regolamento Idrico allegato in calce.